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Uffici
Dott. GIUSEPPE FARINA
tel. 090/9975382 (centralino)
fax 090/9975374
e-mail difensorecivico@comunesanpierniceto.me.it
Ricevimento al PUBBLICO:
Lunedì 10.00-12.00
Martedì e Giovedì 15.00-17.00 (escluso periodo estivo)
CHI E' IL DIFENSORE CIVICO
L'art. 8, comma 1, della L. n. 142 dell'8 giugno 1990 "Ordinamento delle autonomie locali" confermato dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ha stabilito la facoltà per i Comuni e le Provincie di prevedere nei propri Statuti l'istituzione del Difensore Civico, con il compito di svolgere un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
É un organo imparziale di tutela e garanzia per singoli, associazioni ed enti.
É indipendente da ogni altro organo comunale (Sindaco, Giunta, Consiglio, Segretario ecc.).
COSA FA IL DIFENSORE CIVICO
Lo Statuto del Comune di San Pier Niceto, ha definito in modo dettagliato i compiti ed i poteri del Difensore Civico del Comune, stabilendo che lo stesso:
Opera nell'ambito del Comune quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle Istituzioni del Comune.
Ha, inoltre, la facoltà di ricercare le iniziative necessarie per estendere i suoi interventi anche presso altri uffici e servizi al pubblico, per segnalare disfunzioni o anomalie;
Ha il potere di prendere visione di pratiche o di atti, e di avere chiarimenti diretti da parte degli Amministratori e funzionari del Comune;
Ha il potere di segnalare ai competenti organi del Comune ogni eventuale disfunzione o anomalia riscontrata nell'attività amministrativa a tutela dei diritti dei cittadini;
Presenta inoltre al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, nella quale riferisce anche circa l'attuazione dei principi sull'azione amministrativa e sulla pubblica e l'accesso ai documenti amministrativi;
Svolge la funzione di mediatore nelle controversie tra Amministrazione e privati su richiesta del cittadino che ritenga di essere stato leso in un suo diritto o interesse legittimo.
Se ritiene non manifestamente infondata la richiesta, il Difensore Civico, previo incontro tra le parti, può proporre una definizione della controversia.
Il comma 4 dell'art. 25 della L. 241/90, come modificato prima dall'art. 15 della L. n. 340/00 e poi dall'art. 17 della L. n. 15/05, ha introdotto un nuovo mezzo di tutela avverso le ipotesi di inerzia, di rifiuto o differimento in materia d'accesso agli atti amministrativi.
In alternativa al ricorso al T.A.R. da proporre entro 30 giorni, l'interessato può presentare entro lo stesso termine richiesta di riesame al Difensore Civico competente il quale, se ritiene illegittimo il rifiuto o il differimento opposto, ne informa il richiedente e lo comunica all'ufficio che ha adottato il provvedimento;
Se l'ufficio non conferma con provvedimento motivato entro 30 giorni la propria determinazione, l'acceso al documento richiesto dal cittadino si intende accolto.
Contro la determinazione negativa dell'ufficio l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
COME CHIEDERE IL SUO INTERVENTO
Chiunque abbia fondate ragioni di dolersi di comportamenti o di inerzie dell'Amministrazione Comunale, può chiedere per iscritto l'intervento del Difensore Civico a tutela dell'imparzialità, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa.
TEMPI DI RISPOSTA
Alle richieste di intervento dei cittadini o di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato il Difensore Civico comunica per iscritto l'esito del suo intervento entro 30 giorni.